diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1262 del 26/10/1970 Ud. (dep. 26/10/1970) Rv. 115965 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO -ESTREMI - INGIUSTIZIA OBBIETTIVA DELLA PRESTAZIONE - SUFFICIENZA -CONSAPEVOLEZZA DEL SOGGETTO PASSIVO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115965-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO -ESTREMI - INGIUSTIZIA OBBIETTIVA DELLA PRESTAZIONE - SUFFICIENZA -CONSAPEVOLEZZA DEL SOGGETTO PASSIVO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Puo esservi abuso di funzioni da parte del pubblico ufficiale sia nel caso in cui egli si avvalga dell'Esercizio delle proprie funzioni per ottenere l'indebito, sia nel caso in cui si attribuisca poteri che non gli appartengono, od eserciti la sua potesta discrezionale in modo difforme dallo scopo per cui essa gli e stata conferita dalla legge. Per aversi concussione e, pertanto, sufficiente l'ingiustizia obiettiva della prestazione ed e irrilevante, poi, che il soggetto passivo sia consapevole di tale ingiustizia, purche la volonta del privato sia determinata dal metus publicae potestatis. (V 112422, 111742, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)