Sez. 3, Sentenza n. 319 del 26/02/1965 (Rv. 310537 - 01)
MANDATO - IN GENERE - GESTIONE DEI BENI AI CREDITORI - NATURA ED EFFETTI - TUTELA DEI BENI CEDUTI - POTERI DEL DEBITORE - FATTISPECIE.*
MANDATO - IN GENERE - GESTIONE DEI BENI AI CREDITORI - NATURA ED EFFETTI - TUTELA DEI BENI CEDUTI - POTERI DEL DEBITORE - FATTISPECIE.*
La cessione dei beni ai creditori di cui all'art. 1977 cod.civ. non comporta alcun trasferimento di diritti reali dal debitore ai creditori, ma si configura, nei rapporti interni tra cedente e cessionario, come un mandato irrevocabile(conferito anche nell'interesse del mandatario) e, nei rapporti esterni tra cessionario e terzi, come un potere di rappresentanza, sostanziale e processuale, spettante al cessionario nei confronti del cedente. Pertanto, qualora i creditori omettano di curare la tutela in giudizio dei beni ceduti e sia in tale modo esclusa al riguardo ogni ipotesi di contrasto di interessi con il debitore - quest'ultimo conserva pienamente la legittimazione necessaria a richiedere la tutela anzidetta e, quindi, anche in relazione all'Azione di adempimento o di risoluzione del contratto di vendita concluso dai creditori. (Conf. 766/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)