Sez. 3, Sentenza n. 6853 del 16/12/1988 (Rv. 461101 - 01)
CESSIONE DI BENI AI CREDITORI - IN GENERE - NATURA - RAPPORTI INTERNI: MANDATO IRREVOCABILE CONFERITO ANCHE NELL'INTERESSE DI MANDATARI - RAPPORTI ESTERNI: POTERE DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE E PROCESSUALE SPETTANTE AI CESSIONARI NEI CONFRONTI DEL CEDENTE - EFFETTI - VENDITA FORZATA DI UNO DEI BENI CEDUTI ED ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE DA ALTRI CREDITORI, ANTERIORI ALLA CESSIONE E NON PARTECIPANTI ALLA MEDESIMA - DIRITTO DEI CESSIONARI DI CHIEDERE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE E DI OTTENERE LA CONSEGNA DEL RESIDUO DELLA SOMMA RICAVATA DALLA PREDETTA VENDITA.*
CESSIONE DI BENI AI CREDITORI - IN GENERE - NATURA - RAPPORTI INTERNI: MANDATO IRREVOCABILE CONFERITO ANCHE NELL'INTERESSE DI MANDATARI - RAPPORTI ESTERNI: POTERE DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE E PROCESSUALE SPETTANTE AI CESSIONARI NEI CONFRONTI DEL CEDENTE - EFFETTI - VENDITA FORZATA DI UNO DEI BENI CEDUTI ED ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE DA ALTRI CREDITORI, ANTERIORI ALLA CESSIONE E NON PARTECIPANTI ALLA MEDESIMA - DIRITTO DEI CESSIONARI DI CHIEDERE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE E DI OTTENERE LA CONSEGNA DEL RESIDUO DELLA SOMMA RICAVATA DALLA PREDETTA VENDITA.*
Il contratto di cessione dei beni ai sensi dell'art. 1977 cod. civ., il quale importa la perdita, da parte del debitore cedente, del potere di disporre dei beni ceduti (art. 1980 cod. civ.) ed il passaggio dei poteri di amministrazione di tali beni ai cessionari (art. 1978 cod. civ.), si configura, nei rapporti interni tra cedente e cessionari, come un mandato irrevocabile conferito anche nell'interesse dei mandatari e, nei rapporti esterni, come potere di rappresentanza sostanziale e processuale spettante ai cessionari nei confronti del cedente. Ne consegue il diritto dei cessionari di chiedere al giudice dell'esecuzione e di ottenere la consegna del residuo della somma ricavata dalla vendita forzata di uno dei beni ceduti ed assoggettato alla esecuzione da altri creditori, anteriori alla cessione e non partecipanti alla medesima (art. 1980, secondo comma, citato), al fine di destinarlo alla ripartizione in soddisfacimento delle loro ragioni (salvo l'Obbligo del rendiconto ex art. 1983 cod. civ.). (V 4135/81, mass n 414803; (V 319/65, mass n 310537).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Cod. Civ. art. 1979, Cod. Civ. art. 1980, Cod. Civ. art. 1983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)