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Sez. 1, Sentenza n. 2481 del 08/03/1991 (Rv. 471207 - 01)

Professionisti - Ingegneri ed architetti | Architetto - Redazione di programma di fabbricazione di un Comune - Progettazione di opera edilizia posta sullo stesso territorio prima dell'approvazione del piano di fabbricazione - Nullità del contratto d'opera privato - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471207-01

Professionisti - Ingegneri ed architetti

Nel caso in cui un architetto, dopo aver redatto il programma di fabbricazione di un comune, ma prima dell'approvazione del medesimo in sede regionale, abbia assunto l'incarico della progettazione di un'opera edilizia privata posta sullo stesso territorio, la conseguente violazione dell'art. 41-bis della legge 17 agosto 1942 n. 1150, (introdotto dall'art. 14 della legge 6 agosto 1967 n. 765), che consente in tale ipotesi l'assunzione solo di incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici, non comporta la nullità del contratto d'opera privato, non avendo la detta norma, pur avente carattere imperativo, comminato alcuna sanzione per tale infrazione bensì rimesso ai consigli degli ordini professionali la sua valutazione per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 bis CORTE COST., Legge 16/08/1967 num. 765 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)