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Sez. L, Sentenza n. 13101 del 08/09/2003 (Rv. 566648 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Rapporti di lavoro subordinato svolti dal cittadino italiano rimpatriato forzatamente in Libia - Dimostrazione dei periodi lavorativi - Elemento sufficiente al fine della ricostruzione della posizione assicurativa - Onere probatorio a carico del lavoratore - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566648-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE

Ai fini della ricostituzione a carico dell'I.N.P.S. delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro sia dipendente che autonomo prestato in Libia dal luglio 1957 e fino al luglio 1970 da cittadini italiani successivamente rimpatriati, in base alla legge 1.6.1991 n.166 è sufficiente fornire la sola prova del rapporto di lavoro, che può essere data anche a mezzo di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la quale in questo specifico caso costituisce idonea prova del rapporto non solo nella fase amministrativa ma anche in quella giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1957 num. 843 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 28/08/1970 num. 622 art. 18, Legge 19/10/1970 num. 744 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 181 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)