Sez. 5, Sentenza n. 11145 del 15/05/2006 (Rv. 589622 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Atti diretti alla fraudolenta evasione dell'imposta - Autori del fatto diversi dal fabbricante o dal produttore - Assoggettamento ad imposta - Sussistenza - Previo accertamento della responsabilità penale - Necessità - Esclusione - Intimazione di pagamento dell'imposta con ingiunzione fiscale - Mancata opposizione nel termine perentorio di quindici giorni - Preclusione di ogni questione di merito - Configurabilità - Questione relativa alla pendenza dell'opposizione contro precedente ingiunzione - Inammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI
In tema di fraudolenta evasione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati deve ritenersi assoggettato al tributo, oltre che alle sanzioni penali, non solo il fabbricante o produttore, ma chiunque sottragga o concorra a sottrarre i prodotti petroliferi all'accertamento e al pagamento dell'imposta. Ne consegue che l'amministrazione può intimare il pagamento del tributo a qualunque autore della frode fiscale quale soggetto passivo del rapporto tributario, senza che occorra il previo accertamento della responsabilità penale, e che l'eventuale opposizione contro l'ingiunzione fiscale va proposta dall'intimato nel termine perentorio di quindici giorni fissato dall'art. 18 r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, la cui inosservanza determina una decadenza che ha carattere preclusivo di ogni questione relativa alla legittimità intrinseca dell'ingiunzione, compresa, in particolare, quella relativa alla pendenza del giudizio di opposizione ad altra ingiunzione precedentemente intimata relativamente alla stessa obbligazione tributaria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)