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Sez. 5, Sentenza n. 13694 del 24/06/2005 (Rv. 583812 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Atti diretti alla fraudolenta evasione dell'imposta - Autori del fatto diversi dal fabbricante o dal produttore - Assoggettamento ad imposta - Sussistenza - Tributo - Riscossione - Previo accertamento della responsabilità penale - Necessità - Esclusione - Fattispecie - Pronuncia penale di assoluzione - Influenza sul debito d'imposta - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583812-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI

In tema di fraudolenta evasione dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati, deve ritenersi assoggettato al tributo non solo il fabbricante o produttore, ma chiunque sottragga o concorra a sottrarre detti olii all'accertamento e al pagamento dell'imposta. Ne consegue che l'amministrazione può intimare il pagamento del tributo a qualunque autore della frode fiscale quale soggetto passivo del rapporto tributario, senza che occorra il previo accertamento della responsabilità penale, e senza che, quindi, la pronuncia penale di assoluzione (per difetto di prova piena del dolo, nella specie) possa influire sull'esistenza del debito d'imposta.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)