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Sez. L, Sentenza n. 6430 del 08/07/1994 (Rv. 487323 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere | Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inammissibilità di quello incidentale - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1994-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487323-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale per cassazione non determina l'inammissibilità di quello incidentale ove lo stesso sia stato proposto nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)