Sez. 2, Sentenza n. 12524 del 21/05/2010 (Rv. 613480 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | "Translatio iudicii" ex art. 50 cod. proc. civ. - Atto di riassunzione - Validità - Requisiti - Richiamo dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. - Sufficienza.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
In tema di "translatio iudicii" prevista dall'art. 50 cod. proc. civ., la comparsa di riassunzione deve contenere, ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., "il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio"; ai fini della validità dell'atto riassuntivo, in particolare, non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia "richiamato" - senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale è determinabile "per relationem" il contenuto della comparsa di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è fatta la riassunzione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)