Sez. 1, Sentenza n. 18170 del 09/09/2004 (Rv. 576915 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | "Translatio iudicii" ex art. 50 cod. proc. civ. - Prosecuzione del giudizio originario - Sussistenza - Accertamento - Criteri - Atto di riassunzione - Validità - Requisiti - Richiamo dell'atto introduttivo del giudizio, ex art. 125, primo comma, n. 3, disp. att. cod. proc. civ. - Interpretazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
In tema di "translatio iudicii" prevista dall'art. 50 cod. proc. civ., al fine di stabilire se dinanzi al giudice dichiarato competente sia proseguito il processo originario ovvero ne sia stato instaurato uno nuovo, occorre accertare se il giudizio sia stato riassunto nei termini stabiliti dalla citata norma e se la comparsa di riassunzione abbia il contenuto prescritto dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. Ad un tal riguardo e con particolare riferimento al requisito previsto dal primo comma, n. 3, di quest'ultima disposizione - secondo cui la comparsa predetta deve contenere "il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio" -, deve ritenersi che, ai fini della validità dell'atto riassuntivo, non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia "richiamato" - senza necessità, cioè', di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale è determinabile "per relations" il contenuto della comparsa di riassunzione, nonché' il provvedimento in forza del quale è fatta la riassunzione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)