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Sez. 3, Sentenza n. 6970 del 04/05/1988 Ud. (dep. 16/06/1988) Rv. 178595 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CONCORSO DI PERSONE - FATTISPECIE: ELEMENTI DEL RITENUTO CONCORSO.*
Stato
decisa il 1988-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178595-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CONCORSO DI PERSONE - FATTISPECIE: ELEMENTI DEL RITENUTO CONCORSO.*

In tema di concorso di persone nel reato di lottizzazione abusiva, la correità non investe la partecipazione alle singole azioni rilevanti sul piano della qualificazione criminosa e, segnatamente, la edificazione delle singole opere. Infatti, per la natura stessa del reato di lottizzazione, il concorso non implica lo svolgimento di attività dello stesso tipo da parte degli autori dell'abuso. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'ipotesi concorsuale è stata desunta con riguardo alla contestualità dell'attività edificatoria abusiva e al fatto che tutti gli imputati, compresi anche quelli che non avevano eseguito alcuna costruzione, erano partecipi di un comune accordo diretto alla trasformazione della zona da agricola in edificatoria attraverso le opportune intese per la costruzione e l'allacciamento delle strade e degli impianti, caratteristici dell'assetto urbanistico, necessari per l'uso e la funzionalità dei fabbricati). (Conf mass n 146430; (Conf mass n 163426).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1158 art. 28, Legge 17/08/1942 num. 1158 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)