Sez. 3, Sentenza n. 2976 del 25/01/1984 Ud. (dep. 31/03/1984) Rv. 163426 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE E FORME - SOGGETTI - NATURA DI REATO PROGRESSIVO NELL'EVENTO LESIVO DELL'INTERESSE URBANISTICO PROTETTO.*
EDILIZIA - IN GENERE - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE E FORME - SOGGETTI - NATURA DI REATO PROGRESSIVO NELL'EVENTO LESIVO DELL'INTERESSE URBANISTICO PROTETTO.*
La lottizzazione abusiva è integrata da elementi strutturali urbanistici o edilizi o anche meramente negoziali. Tali elementi possono anche non concorrere contestualmente: la lottizzazione abusiva può aversi anche senza suddivisione in lotti se viene realizzato un insediamento abusivo costituito da un unico complesso immobiliare; allo stesso modo potrebbe aversi lottizzazione abusiva anche per effetto di vendite plurime di lotti. La condotta illegittima, pur nella sua unitarietà, può essere attuata in forme e momenti diversi e da una pluralità di soggetti, in concorso fra loro (proprietari, costruttori, Geometri, architetti, mediatori di vendita, notai, esecutori di opere, ecc.) sicché correttamente si può configurare la figura del reato progressivo nell'evento lesivo dell'interesse urbanistico protetto. (Conf mass n 156633; (Conf mass n 155409; (Conf mass n 154211).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)