Sez. 2, Ordinanza n. 6292 del 17/03/2026 (Rv. 677471-01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001 - Valore della causa - Non irrisorietà oggettiva - Cospicue condizioni patrimoniali della parte - Presunzione di insussistenza del pregiudizio - Ammissibilità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001, una volta accertata la non irrisorietà oggettiva del valore della causa, non è possibile desumere l'insussistenza del pregiudizio unicamente dalle cospicue dimensioni patrimoniali della parte istante.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. G) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)