Sez. 2, Ordinanza n. 22396 del 04/08/2025 (Rv. 675444-01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ragionevole durata processo - Equa riparazione - Art. 2, comma 2- sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001 - Condizioni personali della parte - Interpretazione - Criteri.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, la presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. g) della citata legge, di insussistenza dell'irragionevole durata del processo per irrisorietà della pretesa o del valore della causa, nella parte in cui impone la valutazione del predetto elemento anche "in relazione alle condizioni personali della parte", va interpretata nel senso che queste ultime rappresentano un ulteriore criterio di controllo dell'effettiva irrisorietà della pretesa, che sia stata già riscontrata oggettivamente in relazione al suo valore, senza tuttavia che debba sussistere una diretta proporzionalità tra valore della domanda – in sé non bagatellare - e la situazione economico-finanziaria del ricorrente.
Legge 24/03/1989 num. 89 art. 2 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 34, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)