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Sez. 1, Sentenza n. 3446 del 24/11/1972 (Rv. 361318 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO- CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - RESPONSABILITA - ESTENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361318-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO- CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - RESPONSABILITA - ESTENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini della responsabilita patrimoniale del terzo intervenuto - nel concordato fallimentare - in favore del fallito, deve aversi riguardo, anzitutto, alla proposta di concordato omologata, la cui interpretazione, da parte del giudice del merito, e incensurabile in Sede di legittimita, se giustificata da motivazione priva di vizi logici e giuridici. Nell'ipotesi, tuttavia, in cui tale proposta non permetta di risolvere la questione relativa ai limiti dell'accordo concordatario, soccorrono i principi desumibili dalla legge fallimentare e, in caso di ulteriore insufficienza, i principi generali della materia cui il contrasto si riferisce.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)