Sez. 1, Sentenza n. 11027 del 09/05/2013 (Rv. 626188 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE | Patti del concordato - Sentenza di omologazione - Interpretazione da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di concordato fallimentare, spetta al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, interpretarne i patti e la relativa sentenza di omologazione al fine di stabilire se il terzo ivi intervenuto rivesta la qualità di semplice fideiussore oppure quella di assuntore degli obblighi concordatari.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)