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Sez. 1, Sentenza n. 3668 del 18/11/1974 (Rv. 372188 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - OCCUPAZIONE ABUSIVA DI ALTRUI TERRENO - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DELL'APPALTATORE - VANTAGGIO DELL'OPERA PUBBLICA - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372188-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - OCCUPAZIONE ABUSIVA DI ALTRUI TERRENO - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DELL'APPALTATORE - VANTAGGIO DELL'OPERA PUBBLICA - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - ESCLUSIONE.*

L'appaltatore di opera pubblica che, nell'esecuzione dei lavori, abbia di sua iniziativa recato danno ad un terzo occupandone abusivamente il terreno con materiali di rifiuto, non puo invocare il principio della compensatio lucri cum damno con riferimento al vantaggio che al danneggiato potra derivare dall'esecuzione dell'opera pubblica.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)