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Sez. L, Sentenza n. 800 del 06/02/1990 (Rv. 465153 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - MANSIONI - MUTAMENTO - POTERI DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465153-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - MANSIONI - MUTAMENTO - POTERI DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE.*

Con riguardo al rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, l'art. 3 del regolamento all. A al R.d. n. 148 del 1931 prevede un amplissimo jus variandi da parte del datore di lavoro, attribuendo ad esso la facoltà di trasferire l'agente anche senza il suo consenso da uno ad altro servizio o ramo di servizio, non solo nel caso in cui tale trasferimento avvenga nell'ambito della stessa qualifica, ma anche quando comporti l'assegnazione di altra qualifica, purché rientrante nello stesso grado; in tal caso il dipendente è tenuto ad osservare l'orario proprio delle nuove mansioni e non già quello delle mansioni precedentemente espletate. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto l'inquadramento nella categoria di segretario di seconda classe in caso di trasferimento di due agenti, avvenuto per ragioni di salute, che aveva comportato il conferimento, nell'ambito dello stesso grado, di mansioni impiegatizie al posto di quelle precedentemente espletate, rispettivamente di capo operaio di seconda e di autista di linea; nonché aveva attribuito il compenso per lavoro straordinario in relazione al più lungo orario osservato in riferimento alle pregresse mansioni). (V 11/88, mass n 456680; (V 1938/88, mass n 457842).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)