Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024 (Rv. 670005-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Riferimento al criterio del "petitum sostanziale" - Individuazione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato da un ordine di demolizione illegittimo, poiché, sebbene il ricorrente invocasse sul piano formale un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo e violazione della normativa di correttezza, il rapporto dedotto era relativo al danno ingiusto cagionato dall'illegittimo esercizio di attività provvedimentale, sussumibile nella previsione di cui all'art. 30, commi 2 e 6, c.p.a.).
Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)