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Sez. U, Ordinanza n. 22863 del 16/08/2024 (Rv. 671993-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda risarcitoria per omessa adozione di provvedimenti - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Proposizione in via autonoma e non accessoria - Irrilevanza ai fini della giurisdizione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671993-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche se la domanda è proposta autonomamente - e non in via accessoria - rispetto all'accertamento dell'illegittimità dell'attività della p.a., perché comunque si presuppone la valutazione, spettante al giudice amministrativo, della legittimità dell'esercizio della potestà amministrativa.

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)