Sez. L, Sentenza n. 7180 del 06/08/1996 (Rv. 498979 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Per territorio - Valutazione - Riferimento alla tempestività e alla completezza dell'eccezione medesima - Necessità - Incompetenza non ritualmente eccepita né tempestivamente rilevata "ex officio" dal giudice - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
A norma dell'art. 428 cod. proc. civ., l'incompetenza per territorio nelle controversie individuali di lavoro può essere eccepita dal convenuto soltanto con la memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ., ovvero rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., ma, ove il pretore non ritenga di doversi avvalere di questa autonoma facoltà, l'eccezione di parte convenuta, idonea ad impedire che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non contestato, deve essere valutata non solo nella sua tempestività, ma anche sotto l'aspetto della completezza, dovendo la contestazione riguardare tutti i fori speciali, alternativamente previsti dall'art. 413 cod. proc. civ., di cui l'istante abbia inteso avvalersi. Qualora la suddetta eccezione non sia stata ritualmente sollevata dal convenuto, né il giudice, entro il termine sopra indicato, abbia rilevato ex officio l'incompetenza, la competenza per territorio della lite rimane attribuita al giudice del lavoro adito, rimanendo assolutamente precluso, tanto nel giudizio di primo grado, quanto in sede di impugnazione, il rilievo dell'eventuale (originario) difetto di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)