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Sez. L, Sentenza n. 7438 del 16/12/1983 (Rv. 432051 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLA TEMPESTIVITÀ E ALLA COMPLETEZZA DELL'ECCEZIONE MEDESIMA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432051-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLA TEMPESTIVITÀ E ALLA COMPLETEZZA DELL'ECCEZIONE MEDESIMA - NECESSITÀ.*

A norma dell'art. 428 cod. proc.civ. l'incompetenza per territorio, in materia di controversie individuali di lavoro, può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 stesso codice, ovvero rilevata di ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420, ma ove il pretore non ritenga di doversi avvalere di questa autonoma facoltà di rilievo dell'incompetenza, l'eccezione di parte convenuta, idonea ad impedire che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non contestato, deve essere valutata non solo nella sua tempestività, ma anche sotto il profilo della completezza, posto che la contestazione deve riguardare tutti i fori speciali, alternativamente previsti dallo art. 413 cod. proc. civ. di cui l'istante abbia inteso avvalersi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)