Sez. 6, Sentenza n. 8556 del 28/01/2026 Cc. (dep. 04/03/2026) Rv. 289671-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA | Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 - Potere di adattamento e di conversione della pena da parte dello Stato di esecuzione - Benefici previsti dall’ordinamento estero - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA
Il potere di adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera e quello di conversione della condanna, rispettivamente previsti dagli artt. 10 e 11 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, devono essere esercitati dallo Stato di esecuzione tenendo conto di quanto emerge dalla sentenza e dalle altre informazioni trasmesse dallo Stato emittente in ordine ai benefici riconosciuti al condannato, che sono applicabili solo se effettivamente concessi o maturati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che, previa valutazione di proporzione e congruenza, aveva convertito nella reclusione la pena inflitta al condannato dall'Autorità giudiziaria elvetica, detraendo esclusivamente il periodo di carcerazione preventiva dallo stesso subita, in quanto l'invocato diritto al beneficio della liberazione condizionale, secondo l'ordinamento svizzero, non era ancora maturato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735, Tratt. Internaz. 21/03/1983 art. 10, Tratt. Internaz. 21/03/1983 art. 11, Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)