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Sez. 1, Sentenza n. 21358 del 21/04/2017 Cc. (dep. 04/05/2017) Rv. 270584 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA | Benefici previsti dall'ordinamento estero - Operatività nell'ordinamento italiano - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270584-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA

L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, ai fini della sua esecuzione nello Stato a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti dal condannato durante l'esecuzione all'estero. A tal fine, deve essere accertato, anche mediante idonea documentazione da richiedersi all'autorità straniera, se al momento del trasferimento in Italia il condannato abbia già maturato, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, il diritto ai suddetti benefici. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto eseguibile la condanna all'ergastolo inflitta dall'A.G. tedesca ad un imputato trasferitosi in Italia prima di aver espiato quindici anni di pena, stante la ritenuta inapplicabilità dell'istituto della sospensione della pena dell'ergastolo previsto dall'ordinamento straniero, essendo esso subordinato all'espiazione di almeno quindici anni di pena detentiva, oltre che al positivo superamento del giudizio sulla pericolosità sociale del condannato).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 21/03/1983, Legge 03/07/1989 num. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)