Sez. 1, Sentenza n. 13477 del 09/06/2006 (Rv. 590682 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Questione relativa alla titolarità del rapporto controverso - Diversità - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
La questione relativa alla legittimazione si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio; tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa e deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione.(Nella specie, si è dichiarata l'inammissibilità della doglianza, dedotta per la prima volta in cassazione, di difetto di legittimazione attiva, in realtà inerente alla titolarità del diritto, del proprietario che aveva agito per il risarcimento del danno da occupazione illegittima, sull'asserita usucapione del terreno da parte del Comune, in epoca anteriore al conseguimento della titolarità di esso da parte del proprietario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)