diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 28/03/2006 (Rv. 587898 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL - Giudizio di responsabilità civile nei confronti di una USL - Interruzione e riassunzione nei confronti di una ASL - Mancata contestazione della legittimazione sostanziale da parte della ASL - Prospettazione per la prima volta in cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587898-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE

Qualora un giudizio di responsabilità civile per prestazioni sanitarie introdotto fra l'altro nei confronti di una U.S.S.L. ed interrottosi in appello a seguito della soppressione delle U.S.S.L. sia stato riassunto nei confronti della A.S.L. e quest'ultima si sia costituita senza contestare la propria legittimazione passiva quale successore della U.S.S.L., è inammissibile in cassazione la deduzione da parte della A.S.L. del proprio difetto di legittimazione passiva sotto il profilo che successore della U.S.S.L. era la gestione liquidatoria dei debiti pregressi ai sensi dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, giacché è inammissibile la contestazione per la prima volta della legittimazione passiva in senso sostanziale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)