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Sez. 1, Sentenza n. 11640 del 21/11/1997 (Rv. 510248 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - IN GENERE | Valore iniziale del cespite - Determinazione ai fini INVIM - Questione relativa a mera valutazione estimativa - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510248-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la questione relativa alla determinazione dei valori iniziali dei cespiti, ai fini dell'INVIM, con riferimento all'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, riguardando l'ambito di applicazione delle corrispondenti disposizioni e, più in particolare, le condizioni giuridiche per il riscontro di un reddito tassabile, non costituisce questione relativa a mera valutazione estimativa e, pertanto, rientra nella cognizione della Commissione Tributaria Centrale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)