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Sez. 3, Sentenza n. 20656 del 25/09/2009 (Rv. 609351 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE | Credito di una banca garantito da mutuo ipotecario - Acquisto del bene ipotecato da parte di un terzo - Fallimento del mutuatario - Azione della banca nei confronti del terzo acquirente - Valore probatorio dell'estratto conto - Limiti - Verifica in sede fallimentare - Necessità.
Stato
decisa il 2009-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609351-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE

Ove una banca sia creditrice di una somma a titolo di mutuo e tale credito sia garantito da ipoteca su un bene immobile poi acquistato da un terzo, il soddisfacimento dell'intero credito garantito, comprensivo di interessi, attraverso l'espropriazione forzata individuale o fallimentare in danno del debitore, estingue anche l'ipoteca nei confronti del terzo; ne consegue che - dichiarato il fallimento del mutuatario - la banca, potendo agire anche nei confronti del terzo nei limiti della somma garantita, al fine di provare l'esatto ammontare del credito residuo non può valersi dell'efficacia probatoria dell'estratto conto dichiarato conforme alle scritture contabili, ma deve provare tale ammontare in base alla verifica giudiziale in sede fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 50, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)