Sez. 1, Sentenza n. 14234 del 25/09/2003 (Rv. 567140 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE | Estratto di saldaconto ed estratto conto - Differenze - Conseguenze in tema di efficacia probatoria nel giudizio monitorio e in quello di opposizione.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE
In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)