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Sez. 5, Sentenza n. 21842 del 28/10/2016 (Rv. 641575 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Agevolazioni per la proprietà contadina - Certificato attestante la sussistenza dei necessari requisiti - Obbligo di deposito - Soppressione - Ambito applicativo della nuova disciplina - Atti stipulati dopo l'entrata in vigore della l. n. 25 del 2010.
Stato
decisa il 2016-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641575-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di agevolazioni tributarie, l'obbligo di deposito del certificato dell'ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei presupposti per usufruire dei benefici per la piccola proprietà contadina è venuto meno solo per gli atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del comma 4 bis dell'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, che è stato introdotto con la legge di conversione n. 25 del 2010 e che non ha portata retroattiva, come si desume dal suo tenore letterale.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 3, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4, Legge 26/02/2010 num. 25 art. 2, Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)