Sez. 2, Sentenza n. 1740 del 07/06/1968 (Rv. 333615 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO DEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - MURI PERIMETRALI - LIMITI - APPLICAZIONE IN TEMA DI AMPLIAMENTO DI UNA PORTA NEL MURO PERIMETRALE COMUNE IN CORRISPONDENZA DEL PIANO DI PROPRIETA DI UN CONDOMINO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO DEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - MURI PERIMETRALI - LIMITI - APPLICAZIONE IN TEMA DI AMPLIAMENTO DI UNA PORTA NEL MURO PERIMETRALE COMUNE IN CORRISPONDENZA DEL PIANO DI PROPRIETA DI UN CONDOMINO.*
In tema di condominio, i muri perimetrali dell'edificio costituiscono, per tutta la loro estensione, oggetto di comunione pro-indiviso e, quindi, nulla impedisce al condomino, quando non ostino convenzioni speciali o particolari norme del regolamento di condominio, di utilizzarli liberamente per le proprie esigenze, nella parte corrispondente al piano di sua proprieta, ed all'occorrenza anche per aprire nuove vedute, ovvero per ampliare quelle esistenti, purche siffatta utilizzazione risulti contenuta entro i limiti fissati dall'art. 1102 cod. civ., ossia non pregiudichi il decoro, l'estetica e la stabilita dell'edificio e non frapponga ostacoli all'Esercizio del diritto concorrente di altri condomini. (nella specie, la Corte regolatrice ha statuito che esattamente i giudici di merito avevano ritenuto lecito l'ampliamento, ad opera di un condomino, di una porta sul muro perimetrale comune in corrispondenza del piano di sua proprieta, senza pregiudizio della stabilita dell'edificio, dell'euritmia dello stesso e degli interessi della comunione o di uno solo dei condomini). (Cfr. 1514-66, massima n.323012). Conf. Alla sent. N. 1414-67, massima n. 328043.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)