Sez. 2, Sentenza n. 20192 del 26/09/2007 (Rv. 599109 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Contravvenzione a disposizioni di regolamento comunale relative alla distribuzione di acqua potabile - Norme emesse dal comune nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita all'ente territoriale - Violazione - Applicazione sanzione amministrativa - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Le norme del regolamento comunale che disciplinano la distribuzione dell'acqua potabile, che é un servizio pubblico, sono emesse nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita all'ente territoriale, mentre ha natura privatistica esclusivamente il rapporto negoziale che si instaura con l'utente a seguito della conclusione del contratto di somministrazione per l'erogazione dell'acqua intervenuto con il Comune; pertanto, la violazione della norma regolamentare (nella specie l'art. 24 del regolamento adottato dal Comune di Palombara Sabina) integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 106 T.U. r. d. 3 marzo 1934 n. 383, "ratione temporis" applicabile, che punisce le contravvenzioni dei regolamenti comunali.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)