Sez. 3, Sentenza n. 1865 del 18/02/2000 (Rv. 534087 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali - Sanzioni - Art. 106 R.D. n. 383 del 1934 - Abrogazione - Esclusione - Conseguenze - Principio di legalità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981 - Riflessi in riferimento ai regolamenti comunali o provinciali - Esclusione.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
L'art. 106 della legge comunale e provinciale (R.D. n. 383 del 1934) - che sanziona le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali che non trovino la loro sanzione in altre espresse disposizioni legislative - non può considerarsi abrogato in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, sia perché gli artt. 16 e 17 di quest'ultima legge hanno fatto espresso riferimento alle modalità di pagamento previste nel successivo art. 107 ed hanno individuato nel Sindaco il destinatario dei rapporti relativi alle infrazioni ai regolamenti comunali, sia perché detto art. 106 è stato esplicitamente fatto salvo dall'art. 64, lett. c), della legge n. 142 del 1990.Ne consegue che il principio di legalità dell'illecito amministrativo, contenuto nell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, non ha ragione di operare nel caso di violazione di regolamenti comunali e provinciali, i quali del resto trovano il loro fondamento costituzionale nel riconoscimento delle autonomie locali, affermato negli artt. 5 e 128 Cost., con cui deve coordinarsi il principio della riserva di legge, di carattere relativo, previsto dall'art. 23 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 5, Costituzione art. 23, Costituzione art. 128, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)