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Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/06/1998 (Rv. 516218 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Diritto alla riservatezza - Compressione del diritto alla riservatezza in relazione all'esercizio del diritto di cronaca - Condizioni - Limiti - Valutazione di proporzionalità da effettuarsi in relazione al concreto atteggiarsi dei diritti in contrapposizione - Necessità - Fattispecie relativa a riprese televisive di un giudizio di separazione.
Stato
decisa il 1998-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516218-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

Nell'ipotesi di conflitto e necessario bilanciamento tra diritti di rango costituzionale come il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 2 Cost. e il diritto di cronaca garantito dall'art. 21 Cost., pur in presenza dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti divulgati, nonché di una forma civile di esposizione e valutazione di essi, non è consentita la compressione senza alcun limite del diritto alla riservatezza, atteso che non ogni lesione del diritto "soccombente" può ritenersi giustificata, essendo giustificata la lesione solo nei limiti in cui è strettamente funzionale al corretto esercizio del diritto vittorioso, ed essendo altresì necessaria una valutazione di proporzionalità tra la causa di giustificazione (esercizio del diritto vittorioso) e la lesione del diritto antagonista, valutazione che va effettuata in relazione al concreto atteggiarsi dei diritti in contrapposizione. (Nella specie, vertendosi in tema di riprese televisive di un giudizio di separazione - riprese autorizzate dal pretore - la S.C. ha cassato la sentenza di merito perché, essendo stati riportati nei titoli di testa della trasmissione i nomi delle parti e del loro figlio minore, aveva omesso di valutare se, a prescindere dall'autorizzazione del pretore, peraltro riferita alle riprese dell'udienza e non estesa alle indicazioni nei titoli di testa, vi fosse un'utilità sociale alla conoscenza del nome dei protagonisti, oltre che alla conoscenza dell'evento narrato, e se, ove sussistente, tale utilità fosse apprezzabile al punto da prevalere, in un giudizio di proporzionalità, sul diritto ad esso contrapposto, tanto da determinarne una così grave lesione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)