Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984 (Rv. 436989 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - LIBERTÀ DI STAMPA - DIRITTO DI STAMPA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - REQUISITI - ILLECITO CIVILE - CONFIGURABILITÀ.*
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - LIBERTÀ DI STAMPA - DIRITTO DI STAMPA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - REQUISITI - ILLECITO CIVILE - CONFIGURABILITÀ.*
Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dallo art. 21 cost. E regolato dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; C) Forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La Forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'Esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato. (V. Cass. Pen., sez. V, 16 aprile 1982, bianchi; Cass. Pen. sez. V, 16 giugno 1981, cederna ed altri; Cass. Pen., sez. V, 10 aprile 1981, ferraresi).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)