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Sez. 2, Sentenza n. 1171 del 14/04/1972 (Rv. 357628 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - MOTIVAZIONE - NECESSITA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1972-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357628-01

ATTI AMMINISTRATIVI - MOTIVAZIONE - NECESSITA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA - REQUISITI.*

La motivazione del provvedimento amministrativo e necessaria in tutti i casi in cui il potere dell'amministrazione incontra limiti giuridici; ma puo essere anche implicita, sempre che sia desumibile in qualche modo, anche aliunde (col rinvio degli Atti preparatori eccetera), fin dal momento della comunicazione del provvedimento stesso, per modo che l'interessato possa, ove lo ritenga, esperire i mezzi di impugnazione consentitigli dalla legge. (nella specie la Corte suprema, affermando il principio di cui in massima, ha ritenuto che il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico a favore di un agente tramviario, effettuato in applicazione di legge generale migliorativa(legge 28 dicembre 1952 n 4435) ed emesso senza contestazione dell'interessato nella fase di formazione del provvedimento stesso, non poteva ritenersi inesistente e privo di qualsiasi effetto, perche non recante la indicazione delle singole componenti della liquidazione, ma eventualmente affetto da vizio di motivazione e quindi suscettibile di divenire definitivo in Mancanza di tempestiva impugnazione).*

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)