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Sez. 3, Sentenza n. 11688 del 26/11/1993 (Rv. 484502 - 01)

Procedimento civile - Assegnazione delle cause alle sezioni | Sottrazione di un procedimento civile alla sezione alla quale è stato assegnato - Assegnazione ad altra sezione - Potere discrezionale del Tribunale o della Corte - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484502-01

Procedimento civile - Assegnazione delle cause alle sezioni

Il Presidente del Tribunale o della Corte, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, è titolare del potere dovere di sottrarre un procedimento civile alla sezione cui lo aveva precedentemente assegnato e di assegnarlo ad altra sezione dell'ufficio, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'art. 168 bis cod. proc. civ. faccia testualmente menzione della sola attività di assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)