Sez. 3, Sentenza n. 11688 del 26/11/1993 (Rv. 484502 - 01)
Procedimento civile - Assegnazione delle cause alle sezioni | Sottrazione di un procedimento civile alla sezione alla quale è stato assegnato - Assegnazione ad altra sezione - Potere discrezionale del Tribunale o della Corte - Sussistenza.
Procedimento civile - Assegnazione delle cause alle sezioni
Il Presidente del Tribunale o della Corte, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, è titolare del potere dovere di sottrarre un procedimento civile alla sezione cui lo aveva precedentemente assegnato e di assegnarlo ad altra sezione dell'ufficio, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'art. 168 bis cod. proc. civ. faccia testualmente menzione della sola attività di assegnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)