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Sez. 3, Sentenza n. 1197 del 16/02/1996 (Rv. 495871 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - DESIGNAZIONE E DETERMINAZIONE UDIENZE | Assegnazione di un procedimento ad una sezione diversa - Potere dovere del Presidente della Corte o del Tribunale - Formalità relative - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495871-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - DESIGNAZIONE E DETERMINAZIONE UDIENZE

Il presidente della Corte o del Tribunale, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, ha il potere - dovere di assegnare un procedimento civile ad una sezione diversa da quella cui era stato assegnato precedentemente. L'esercizio di tale potere senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 168 bis cod. proc. civ. costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio e della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)