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Sez. 3, Sentenza n. 1475 del 17/05/1974 (Rv. 369576 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - IN GENERE - EQUO CANONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DOMANDA PER CANONE MATURATOSI ULTERIORMENTE - NOVITA - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - NUOVI ACCERTAMENTI DI FATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369576-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - IN GENERE - EQUO CANONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DOMANDA PER CANONE MATURATOSI ULTERIORMENTE - NOVITA - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - NUOVI ACCERTAMENTI DI FATTO - IRRILEVANZA.*

Anche in materia di equo canone di affitto da determinarsi dalle Sezioni specializzate agrarie non costituisce domanda nuova in appello quella di Determinazione del canone per un'annata maturatasi successivamente alla domanda originaria, durante il giudizio di secondo grado; e cio ancorche, per effetto di ius superveniens, tale canone ulteriore debba determinarsi in base a una nuova disciplina, implicante diversi accertamenti di fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)