Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 05/02/1997 (Rv. 502226 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Disciplina ex art. 52, quarto comma, d.P.R. n. 131/86 - Sopravvenienza nel corso del giudizio di fronte alla Commissione Tributaria di secondo grado - Applicazione nel successivo giudizio d'impugnazione - Domanda relativa - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il contribuente può chiedere nel successivo giudizio d'impugnazione di fronte alla corte d'appello l'applicazione ai sensi degli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, della disciplina - sopravvenuta nel corso del giudizio di fronte alla Commissione Tributaria di secondo grado - che dà al contribuente la facoltà di giovarsi di una valutazione automatica ai fini dell'imposta di registro, non ostandovi la disposizione di cui all'art. 345 cod. proc. civ., che non consente all'appellante di formulare domande nuove nel giudizio d'impugnazione, potendo a tale divieto derogarsi quando la nuova domanda sia imposta da uno "jus superveniens", che vada ad incidere su una situazione di fatto già dedotta in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)