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Sez. L, Sentenza n. 11216 del 21/11/1990 (Rv. 469836 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 22, LETT. B, PUNTO 6 DEL CCNL 5 APRILE 1980 IN TEMA DI SCATTO ANTICIPATO DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO.*
Stato
decisa il 1990-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469836-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 22, LETT. B, PUNTO 6 DEL CCNL 5 APRILE 1980 IN TEMA DI SCATTO ANTICIPATO DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO.*

L'interpretazione di Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se conforme alle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva riconosciuto ai dipendenti dell'autostrade S.P.a., inquadrati dall'1 gennaio 1974 nel quarto livello di cui al C.C.n.L. 11 maggio 1973, il diritto, al compimento del decimo anno d'inquadramento nello stesso livello, ad uno scatto anticipato di anzianità di servizio ai sensi dell'art. 22, lett. B, punto 6, del C.C.n.L. del 5 aprile 1980, disattendendo la tesi della società circa l'avvenuta fruizione in precedenza del medesimo scatto). (V 828/90, mass n 465178).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)