diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 828 del 07/02/1990 (Rv. 465178 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ - CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. 21 APRILE 1970 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
Stato
decisa il 1990-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465178-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ - CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. 21 APRILE 1970 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*

L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo di diritto comune non è censurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici e sia immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che - con riferimento a dipendenti dell'ENEL aventi la qualifica di addetti al turno di impianto di trasformazione ed inquadrati nella cat. B/1, qualifica prevista dall'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 - aveva accolto, sulla base della ritenuta maggiore importanza delle funzioni svolte e della maggiore estensione dell'impianto cui gli stessi erano addetti, la richiesta di inquadramento nella cat. B/s, riservata ai soli impiegati di concetto). (V 4108/87, mass n 452884; (V 5/84, mass n 432248; (V 6768/82, mass n 424401).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)