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Sez. U, Sentenza n. 1108 del 01/03/1989 (Rv. 462037 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DI REVISIONE PARZIALE - CONTROVERSIA INERENTE ALLA LEGITTIMITÀ DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONNESSIONE CON ALTRA CAUSA PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462037-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DI REVISIONE PARZIALE - CONTROVERSIA INERENTE ALLA LEGITTIMITÀ DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONNESSIONE CON ALTRA CAUSA PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema d'appalto di opere pubbliche, e qualora l'amministrazione riconosca la revisione dei prezzi con limitato riguardo ad una determinata parte delle opere, o ad un determinato arco di tempo, come nel caso in cui la escluda per il periodo del protrarsi dei lavori dopo la scadenza del termine contrattuale, la controversia inerente alla legittimità di tale limitazione od esclusione, investendo provvedimenti di natura discrezionale, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Questa giurisdizione non può trovare ragione di deroga nella connessione con altra causa, di pertinenza del giudice ordinario, in materia di diritti ed obblighi discendenti dal contratto (nella specie, discutendosi in tale causa sulla responsabilità per il ritardo dei lavori), trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine di un'eventuale sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.. (V 7623/87, mass n 455533; (V 4089/85, mass n 441611).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 21/12/1974 num. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)