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Sez. U, Sentenza n. 7623 del 15/10/1987 (Rv. 455533 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - FACOLTÀ DELL'ENTE COMMITTENTE DI ACCORDARE LA REVISIONE DEL PREZZO DELL'APPALTO - CONTROVERSIE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO OVVERO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1987-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455533-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - FACOLTÀ DELL'ENTE COMMITTENTE DI ACCORDARE LA REVISIONE DEL PREZZO DELL'APPALTO - CONTROVERSIE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO OVVERO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

In tema di appalto di opere pubbliche, la legge 22 febbraio 1973 n. 37, ribadendo il principio della stabilità ed invariabilità del prezzo, ed introducendo il divieto di preventive pattuizioni in deroga, mantiene salva la facoltà dell'ente committente di accordare la revisione del prezzo stesso, in esito ad una valutazione discrezionale sull'opportunità di essa, nel concorso delle condizioni oggettive che la consentano. Ciò comporta, ai fini del riparto della giurisdizione (sulla quale non interferiscono le Disposizioni della successiva legge 10 dicembre 1981 n. 741), che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia con cui l'appaltatore si dolga del mancato riconoscimento della revisione, per tutta l'opera o per una sua parte, vertendosi in materia di tutela di posizioni d'interesse legittimo a fronte di quella valutazione, mentre spetta alla cognizione del giudice ordinario la causa in cui, dopo il positivo Esercizio dell'indicato potere, si discuta sui parametri ai quali correlare la concreta liquidazione del compenso revisionale, ivi inclusa l'individuazione del momento iniziale del periodo da computare, trattandosi di questioni sottratte a discrezionalità ed attinenti a posizioni di diritto soggettivo. (V 1365/83, mass n 426173; (V 5122/82, mass n 422997).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 326, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 22/02/1973 num. 37, Legge 21/12/1974 num. 700, Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)