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Sez. 1, Sentenza n. 8702 del 26/06/2001 (Rv. 547734 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Psicologi - Esami di abilitazione - Sessione speciale - Ammissione - Condizioni - Conseguimento della laurea in psicologia da almeno due anni - Sufficienza - Svolgimento di attività professionale da almeno due anni - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547734-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

Il possesso della laurea in psicologia da almeno due anni dà titolo, di per sè, all'ammissione alla sessione speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, dovendosi, in proposito, intendere che l'ulteriore requisito dello svolgimento per almeno due anni di attività inerente alla professione di psicologo sia riferito a coloro che sono in possesso degli altri titoli di studio indicati dalla stessa norma. (Cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen. 5 luglio 1999 n. 18)

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 33, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)