Sez. U, Sentenza n. 5890 del 01/07/1997 (Rv. 505625 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Richiesta di ammissione all'esame per titoli ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi - Posizione di diritto soggettivo del richiedente - Rigetto della domanda - Controversia conseguente - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che chiede l'ammissione alla sessione speciale dell'esame di Stato per Titoli di cui all'art. 33 legge n. 56 del 1989 ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi spetta, anche in via d'urgenza, al giudice ordinario, il quale può provvedere al riguardo con pienezza di poteri e quindi anche con pronunzia di condanna ad ammettere al concorso, atteso che l'indicata tutela attiene a posizioni di diritto soggettivo dell'interessato e non è configurabile alcuna discrezionalità amministrativa in ordine all'accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al suddetto concorso. Ne consegue che spetta altresì al giudice ordinario, in sede di interpretazione della normativa applicabile, stabilire se il requisito dello svolgimento di almeno due anni di attività debba essere posseduto da tutti coloro che sono indicati dalla lettera b) dell'art. 33 citato o non sia richiesto per coloro che siano in possesso della laurea in psicologia da almeno due anni.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 18/02/1989 num. 56 art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)