Sez. 3, Sentenza n. 3628 del 16/11/1999 Cc. (dep. 05/01/2000) Rv. 215301 - 01
ACQUE | Tutela della acque dall'inquinamento - Insediamento produttivo - Dotato di impianto di depurazione - Smaltimento delle sole acque reflue del ciclo produttivo - Sottoponibilità dello scarico alla disciplina sui rifiuti - Esclusione - Ragione.
ACQUE
L'impianto di depurazione di un normale insediamento produttivo fa parte integrante del medesimo e se limita la sua funzione depurativa alle sole acque reflue del ciclo produttivo dà luogo ad uno scarico in senso tecnico sottoposto alla legge 152 del 1999, sia per quanto riguarda la preventiva autorizzazione, sia per l'osservanza dei limiti legali, e non trova applicazione la distinta legge sui rifiuti, in quanto il rifiuto liquido è assorbito nel concetto di scarico di acque reflue industriali. Solo ove il depuratore raccolga anche rifiuti allo stato liquido (quali i solventi) sarà tenuto alla duplice autorizzazione: regionale, in quanto smaltisce rifiuti, e provinciale o comunale, ex legge 152 del 1999.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)