Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 29/11/2007 Cc. (dep. 16/01/2008) Rv. 238536 - 01
ACQUE | Tutela penale - Rifiuti liquidi derivanti da attività ospedaliera - Disciplina applicabile - Individuazione.
ACQUE
In tema di tutela penale delle acque, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi, non rivestendo carattere innovativo l'art. 185 che per i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della disciplina sui rifiuti, in quanto l'art. 227 del D.Lgs. n. 152 del 2006 dichiara applicabile ai rifiuti ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l'art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all'abrogato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sulle acque.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 227 CORTE COST. PENDENTE, DPR 15/07/2004 num. 254, DPR 15/07/2004 num. 254 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)