Sez. 5, Ordinanza n. 3626 del 08/02/2024 (Rv. 670420-01)
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE | Imposta su giochi e scommesse - Art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010 - Natura interpretativa - Sent. Corte cost. n. 27 del 2018 - Conseguenze - Rapporti successivi al 2011 - Individuazione - Conseguenze - Soggettività passiva. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI - In genere.
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, mancando una disciplina degli effetti transitori ed attesa la sua natura interpretativa, come riconosciuto dalla sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità, si applica anche ai rapporti negoziali che, seppur sorti prima dell'entrata in vigore della norma, si siano protratti oltre, cosicché, per i periodi di imposta successivi al 2011, è soggetto passivo sia il bookmaker che la ricevitoria, potendo le parti, in virtù della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni, al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale la ricevitoria opera.
Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 3 CORTE COST., Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)