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Sez. 1, Sentenza n. 11863 del 25/06/2004 (Rv. 573913 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI | Diritto del coniuge, separato o divorziato, convivente con il figlio maggiorenne, non autonomo economicamente, al contributo per il mantenimento da parte dell'altro coniuge - Vincolo di destinazione al sostentamento del beneficiario - Conseguenze - Riduzione o revoca dell'assegno con sentenza passata in giudicato - Diritto dell'obbligato a ripetere le somme versate - Esclusione - Fondamento - Diritto del titolare dell'assegno ad agire in executivis per le somme non versate allorché i relativi provvedimenti erano efficaci - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573913-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI

Il contributo per mantenere il figlio maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, che il coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, è destinato, fino all'esclusione di esso, o alla riduzione dell'ammontare, con decisione passata in giudicato, ad assicurare detto sostentamento del figlio beneficiario, per cui dalla eventuale decisione di revoca o riduzione non può derivare la ripetibilità di somme già percepite dal coniuge avente diritto, non avendo egli l'obbligo di accantonarle in previsione dell'eventuale revoca o riduzione del corrispondente assegno, riconosciuto con provvedimenti giudiziali, ancorché non definitivi; peraltro, i suddetti provvedimenti ove caducati per effetto della definitiva decisione passata in giudicato, non legittimano l'esecuzione coattiva per ottenere l'assegno o la parte di esso non pagato, per il periodo in cui il provvedimento che lo aveva riconosciuto era ancora efficace.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)